Le consulenze esterne nella PA
di Roberto Grementieri

Le consulenze esterne nella PA

martedì 9 settembre 2008
Le consulenze esterne possono essere utilizzate dalle Pubbliche Amministrazioni, però soltanto in casi eccezionali. Lo stabilisce la legge Finanziaria 2008

La legge Finanziaria per l'anno 2008 è intervenuta a definire il regime delle collaborazioni esterne nella Pubblica Amministrazione, consolidando la tendenza a limitare l'utilizzo di tali tipologie contrattuali a casi eccezionali. Negli ultimi anni, il legislatore ha disposto diversi interventi in materia, tutti finalizzati ad un unico obiettivo: escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate.

In tal senso sono state inserite previsioni volte a limitare il ricorso alle collaborazioni, introducendo, ad esempio, tetti di spesa e stabilendo requisiti di legittimità. La Finanziaria per l'anno 2008 ha percorso tale strada, riconducendo l'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali di lavoro autonomo e subordinato alle proprie rispettive finalità. Ciò comporta, innanzitutto, che il limite temporale individuato in tre mesi o nelle esigenze stagionali, non si applichi ai contratti di collaborazione, non potendo includerli nell'ampia categoria dei contratti di lavoro subordinato.

Peraltro rimane ferma la necessità che l'incarico abbia natura temporanea e non rinnovabile, dovendo un nuovo incarico far riferimento necessariamente ad un diverso progetto. L'attuale formulazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 qualifica come forma di lavoro autonomo le collaborazioni esterne ed opera una sola distinzione: quella tra collaborazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa, riconducibili sia alle prestazioni ex articolo 2222 c. c. sia all'articolo 2230 c.c.

Si ha collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento dello scopo e dove il contatto con il committente sia sporadico. Al contrario, la collaborazione coordinata e continuativa, che qualora il committente sia una Pubblica Amministrazione è sempre una prestazione di lavoro autonomo, si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente; pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

Le disposizioni sul tema delle collaborazioni esterne si applicano a tutte le Pubbliche Amministrazioni indipendentemente della loro collocazione. Coerentemente a tale impostazione, il comma 6-ter dispone per le autonomie locali l'adeguamento dei regolamenti interni ai principi enunciati dal decreto legislativo n. 165 del 2001. Inoltre, le previsioni normative in tema di presupposti per il ricorso alle collaborazioni esterne, di requisiti per il conferimento degli incarichi e di pubblicità dei medesimi si applicano a tutte le tipologie di lavoro autonomo.

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Salve,
la mia domanda è semplice ma nessuno riesce a darmi una risposta. Se le collaborazioni sono si svolte presso la PA ma completamente a carico dei fondi strutturali europei, è possibile fare un contratto di collaborazione per 5 anni in previsione dei futuri fondi strutturali 2007-2013?.
grazie ci terrei tanto ad avere una risposta.
scritto da Maria Rosaria lombardo - martedì 9 settembre 2008 alle ore 14.08
Cara Maria Rosaria,
la Tua domanda è tutt'altro che di facile risposta.
Innanzitutto sarebbe utile sapere di quali fondi Tu stia parlando (se non altro per capirne la loro regolamentazione).
scritto da Roberto Grementieri - mercoledì 10 settembre 2008 alle ore 8.58
Salve,
vorrei sapere come mai non sono elencati i consulenti delle Aziende Sanitarie.
Grazie. Alessio
scritto da Alessio - lunedì 15 settembre 2008 alle ore 9.05
Buongiorno,
la disciplina si applica a tutte le Pubbliche Amministrazioni. Per le Aziende Sanitarie, gli Enti locali competenti devono adeguare i propri regolamente ai principi enunciati.
Rimango a Sua disposizone
scritto da Roberto Grementieri - lunedì 15 settembre 2008 alle ore 10.47
buona sera e grazie per la diponibilità, mi si conferma che per poter ottenere una consulenza come sociologo in una azienda sanitaria basterebbe come titolo di studio la laurea specialistica ed una eventuale esperienza pregressa (magari come ricercatore in università) non necessariamente di 5 anni come richiestomi per accedere ad un eventuale concorso pubblico di dirigente sociologo?
scritto da laura - lunedì 22 settembre 2008 alle ore 9.00
Buona sera a Lei,
a domanda secca risposta secca: si.
Confido nella esperienza pregressa.
scritto da Roberto Grementieri - lunedì 22 settembre 2008 alle ore 16.47
Buongiorno
lavoro da circa tre anni nella PA (ministero Beni culturali) con incarichi professionali di modesto importo (sui 20.000 lordi annui). I vincoli espressi nella finanziaria riguardano o possono riguardare anche questo tipo di incarichi, per professionisti con partita IVA?
Grazie in anticipo
scritto da silvia biagi - mercoledì 24 settembre 2008 alle ore 16.41
Gentile Silvia, mi precisa la Sua domanda?
scritto da Roberto Grementieri - giovedì 25 settembre 2008 alle ore 21.58
vorrei sapere se posso ancora prestare servizio come esperta madrelingua, ho conseguito la laurea in Belgio nel 1984. grazie
scritto da lucia - venerdì 26 settembre 2008 alle ore 9.28
Sono stato nominato Direttore di un'Istituzione Comunale 2 anni fa, con contratto di diritto privato della durata di 1 anno, rinnovato l'anno scorso. Ora il Sindaco sotiene di non potermelo più rinnovare, perchè, trattandosi di incarico di alta professionlità, serve la laurea, che io non ho, quantunque abbia esperienza pluriennale nel settore. E' vero?
scritto da Sandro - lunedì 6 ottobre 2008 alle ore 14.44
sono una psicologa che svolge libera professione come consulente manageriale. da poco ho avviato collaborazione in ambito CONSULENZA DIREZIONEALE PER ENTI PUBBLICI occupandomi di progetti di sviluppo organizzativo, valutazione e formazione. E' vero che 2 anni di attività documentabile in tal senso, mi danno modo di accedere ai concorsi pubblici per posti da dirigente , pur senza esperienza pregressa come dipendente di Ammnistr. Pubblica?
scritto da VALENTINA - mercoledì 8 ottobre 2008 alle ore 11.38
Ringrazio tutti i lettori che hanno deciso di lasciare un post. Non sempre pero' e' possibile dare una risposta alle vostre domande senza ulteriori indicazioni. Pertanto, carissimi Lucia, Sandro e Valentina potete contattarmi al seguente indirizzo di posta elettronica roberto.grementieri@gmail.com
scritto da Roberto Grementieri - lunedì 13 ottobre 2008 alle ore 20.23

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