L'Agcom sul blocco automatico delle chiamate a sovrapprezzo
mercoledì 30 luglio 2008

L'Agcom sul blocco automatico delle chiamate a sovrapprezzo

a cura di Enza La Frazia
Le delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sul blocco automatico delle chiamate a sovrapprezzo

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), con la delibera 97/08/CONS, ha inflitto un duro colpo ai gestori di servizi a sovrapprezzo: si tratta delle note chiamate a tariffazione speciale, come ad esempio quelle dirette ai numeri con prefissi 899, 892, 166, 144 ecc., le quali sono balzate spesso agli onori della cronaca nell'ambito di inchieste sulle bollette gonfiate ricevute da numerosi utenti, spesso vittime di raggiri.

In base alla citata delibera, pubblicata il 17 marzo e aggiornata successivamente dalla 201/08/CONS, gli operatori di telefonia fissa hanno l'obbligo di informare «con ogni adeguato mezzo» i propri utenti della possibilità di richiedere il blocco selettivo delle chiamate in sovrapprezzo; ma, soprattutto, a partire dal 30 giugno scorso, per ogni utenza sarebbe dovuto essere attivato in maniera del tutto automatica tale blocco selettivo, fino ad una eventuale richiesta in senso contrario da parte dell'utente stesso. Il garante, insomma, ha obbligato i fornitori di servizi telefonici ad adottare un sistema di silenzio-assenso, secondo il quale l'utente, debitamente informato riguardo al suo diritto di rinunciarvi, gode di un regime di automatico sbarramento delle chiamate a tariffazione speciale qualora non avesse esplicitamente comunicato la propria volontà di rinunciarvi.

L'intervento del TAR Lazio

Tuttavia la delibera è stata impugnata dinanzi al TAR del Lazio da alcune società erogatrici di servizi telefonici a pagamento, le quali hanno manifestato la loro preferenza, com'era prevedibile, per un sistema di disattivazione, che lasciasse all'utente il solo diritto di chiedere espressamente il blocco delle chiamate a numeri a tariffazione speciale. Dette società lamentavano un danno derivato dalla disinformazione degli utenti, danno che si sarebbe ripercosso sui consumatori stessi: infatti, non è vero che dietro tutti i numeri a tariffazione speciale si nascondono servizi per adulti, cartomanzia, chat, o peggio, manovre truffaldine; a detta dei rappresentanti legali delle società ricorrenti, molte di esse offrivano in prevalenza servizi di "utilità sociale", quali ad esempio informazioni sanitarie o turistiche.


Il Giudice amministrativo, rilevando l'esistenza del presupposto del pregiudizio grave e irreparabile, «anche in ragione dell'inadeguata informazione agli utenti sull'operatività del meccanismo del silenzio-assenso», ha sospeso, seppure per un tempo limitato, il provvedimento dell'Agcom, nella parte in cui prevede l'attivazione del blocco automatico delle numerazioni per servizi a sovrapprezzo nei confronti degli abbonati che non abbiano manifestato una diversa scelta. Tale provvedimento giudiziario, emanato con ordinanza il 12 giugno scorso, interviene come misura temporanea, in attesa dell'emanazione di un giudizio di merito: la prossima udienza è fissata per il 13 novembre.

Nonostante le principali testate giornalistiche abbiano dato grande rilievo alla notizia dell'ordinanza sospensiva del TAR, essa resta un provvedimento meramente transitorio, giustificato da un'esigenza precauzionale e dalla delicatezza delle questioni dedotte, destinato a decadere all'emanazione della sentenza definitiva. Inoltre, la giustizia amministrativa non ha inteso bocciare la delibera nella sua interezza, avendo esplicitamente specificato che la decisione del garante è sospesa nella sola parte in cui è prevista l'attivazione del blocco automatico nei confronti degli utenti che non si siano diversamente pronunciati entro il 31 maggio.

Le associazioni dei consumatori

La decisione del TAR del Lazio ha provocato feroci critiche da parte delle associazioni dei consumatori, alcune delle quali erano state ammesse ad intervenire al procedimento giudiziario. Alcuni esponenti hanno addirittura denunciato con toni molto accesi una presunta "resa alle lobbies telefoniche" da parte del giudice amministrativo, che sembra non aver tenuto conto delle numerose bollette "gonfiate" contestate a tali associazioni da abbonati che lamentavano truffe o raggiri legati a servizi non richiesti o proposti con l'inganno, tra cui figurano non solo le famigerate chiamate ai numeri con prefisso 899, ma anche dialer, numerazioni satellitari, servizi a valore aggiunto.

I rappresentanti di alcune associazioni hanno anche annunciato ricorsi al Consiglio di Stato e class action, preoccupati dallo slittamento dell'entrata in vigore del blocco automatico, il quale di fatto proroga la possibilità a favore dei gestori di servizi a tariffazione speciale di lucrare, forse anche in maniera truffaldina, sulle chiamate in sovrapprezzo effettuate da utenti disinformati.


La nuova delibera dell'Agcom

L'Agcom, in risposta al provvedimento di sospensione del giudice amministrativo, ha emanato con sollecitudine una seconda delibera mirata allo stesso scopo, la 348/08/CONS del 3 luglio: tale disposizione fa slittare il termine di validità dell'obbligo dalla data precedentemente stabilita del 30 giugno al 1 ottobre. Tale nuovo termine permetterà ai fornitori di servizi di telefonia di adeguarsi agli obblighi informativi nei confronti degli utenti, in modo da superare le censure del TAR del Lazio, mosse, come già detto, anche in considerazione della mancata informazione sul nuovo sistema di silenzio-assenso a favore dei consumatori.

A tal fine l'Autorità ha, inoltre, intrapreso, d'intesa con le associazioni del consumatori, una capillare e tempestiva campagna informativa sia a carico degli operatori di telefonia fissa, sia a proprie spese, attraverso i principali mass media, nonché attraverso la comunicazione diretta agli utenti dei servizi telefonici. L'Agcom, annuncia, in aggiunta, nuovi provvedimenti in un immediato futuro, volti a stabilire un tetto massimo di costo per ogni telefonata a servizi in sovrapprezzo. Resta ferma, indipendentemente dell'entrata in vigore della delibera, la possibilità a favore dagli abbonati di richiedere espressamente al proprio gestore dei servizi telefonici il blocco delle chiamate a tariffazione speciale.

La delibera, come era facile prevedere, è stata al pari della precedente impugnata dalle stesse compagnie di servizi telefonici che avevano impugnato la prima: tuttavia, stavolta il TAR si è espresso diversamente. A parere del giudice amministrativo, infatti, il differimento dell'entrata in vigore del blocco, accompagnato da adeguate campagne di informazione dei consumatori, fa venir meno il pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile prospettato nella precedente pronuncia. Il TAR ha quindi ritenuto del tutto legittima l'entrata in vigore della decisione dell'Agcom alla data stabilita del 1 ottobre prossimo.




Versione originale: http://www.pubblicaamministrazione.net/leggi-e-norme/articoli/1108/lagcom-sul-blocco-automatico-delle-chiamate-a-sovrapprezzo.html