mercoledì 24 giugno 2009
Semplificazione amministrativa, arriva la norma taglia-leggi
a cura di Roberto Grementieri
La riforma della legge n. 133 del 6 agosto 2008 elimina le norme che hanno esaurito i propri effetti, quelle obsolote e quelle abrogate in modo tacito o implicito
La manovra finanziaria contenuta nella legge 6 agosto 2008, n. 133, reca una serie di norme dirette a semplificare l'attività dei poteri pubblici, migliorando il rapporto dello Stato con i privati cittadini e le imprese. Si tratta di un provvedimento col carattere di urgenza che, come tale, difetta di organicità ma che, in ogni modo, racchiude le intenzioni di migliorare la regolamentazione pubblica dei settori economici. In questa sede ci concentreremo su alcune disposizioni della riforma, le più importanti: il taglia-leggi, il taglia-oneri e le novità in materia di privacy; altri interventi minori, invece, verranno trattati brevemente. La cosiddetta norma sul taglia-leggi prevede l'abrogazione espressa di 3.370 provvedimenti, al fine di snellire l'eterogeneo panorama legislativo italiano. Più che una misura innovativa, si tratta di una anticipazione di effetti già prevista. Il meccanismo del taglia-leggi, infatti, è stato istituito dalla legge 14 novembre 2005, n. 246, il cui articolo 14 prevede un'opera di sfoltimento e razionalizzazione dell'ordinamento giuridico, attraverso tre fasi: ricognizione delle norme esistenti, abrogazione delle disposizioni non pertinenti, riordino della legislazione vigente.
La legge 6 agosto 2008, n. 133, si inserisce nella prima fase, mutandone però i caratteri. La disciplina originaria prevedeva l'adozione, entro il 2009, di decreti delegati contenenti le norme in vigore; per quelle non inserite ed anteriori al 1970 era prevista l'abrogazione automatica. La manovra finanziaria in oggetto, invece, introduce due diverse modifiche: da un lato, l'abrogazione è stata anticipata e, dall'altro, è divenuta espressa, realizzando un'inversione del meccanismo utilizzato ed anticipandone i suoi effetti. Le norme abrogate appartengono a tre categorie diverse:
- quelle che hanno esaurito i propri effetti;
- quelle obsolete;
- quelle abrogate in modo tacito o implicito per le quali, a fini di coordinamento, si aggiunge una abrogazione espressa.
Per correggere eventuali errori materiali, la norma prevede una dilazione del momento abrogativo al 180° giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione, al fine di consentire la segnalazione da parte delle Amministrazioni interessate di eventuali disposizioni da mantenere in vigore.
La predisposizione dell'elenco delle leggi, poi, ha presentato diversi inconvenienti, legati essenzialmente alla stesura ed alla pubblicazione di una lista così corposa ed eterogenea. Resta da affrontare, infine, il riordino delle norme vigenti e la riduzione dei regolamenti. Il primo compito è diretto a semplificare l'ordinamento nella sua interezza (è proprio su tale lavoro che si potrà valutare la portata e l'efficacia del meccanismo semplificativo). Il secondo aspetto, invece, riguarda lo snellimento delle norme regolamentari, per le quali il lavoro si preannuncia più complesso. Il panorama, in questo caso, è assai esteso e variegato. La norma cosiddetta taglia-oneri segue anch'essa un percorso conosciuto. La misurazione degli oneri è una tra le attività più delicate che cerca di comprendere in quale modo l'Amministrazione Pubblica produca costi sulle imprese e sui cittadini.
Vi sono tre tipi di oneri: fiscali, di conformazione, di comunicazione. I primi sono legati ai pagamenti effettuati alla Pubblica Amministrazione; i secondi conseguono dall'attuazione delle norme (si pensi, ad esempio, ai costi legati all'adeguamento di un immobile ad una nuova normativa in tema di sicurezza); i terzi, invece, riguardano le richieste che l'Amministrazione rivolge al cittadino o all'impresa in relazione ad un determinato stato o condizione. In realtà è solo quest'ultima categoria che incide prevalentemente sia sull'attività di misurazione sia di riduzione degli oneri amministrativi. La norma indica la predisposizione di un programma di misurazione degli stessi oneri, prevedendo alcuni passaggi importanti: in primo luogo, viene definito il programma di misurazione; successivamente, vengono redatte linee guida, sulla base delle quali ogni Ministero elabora un programma di riduzione degli oneri, definendo le necessarie misure normative, organizzative e tecnologiche; sulla base dell'attività condotta, il Governo addotta regolamenti contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese ed a semplificare e riordinare la relativa disciplina.
La previsione è rafforzata dal fatto che il conseguimento degli obiettivi vale come parametro di valutazione dei dirigenti responsabili della Pubblica Amministrazione, nell'ottica delle recenti riforme strutturali. Conclude il percorso l'obbligo della pubblicazione dei risultati sui siti istituzionali dei relativi Ministeri e degli enti pubblici interessati. Anche in materia di privacy si registrano importanti novità, in tema di eliminazione di alcuni oneri comunicativi. Il primo profilo riguarda la sostituzione del programma di sicurezza che deve essere redatto dai soggetti che trattano i dati personali con un'autocertificazione. I casi in cui è possibile rendere l'autocertificazione riguardano i dati non sensibili e gli stati di salute o malattia, purchè sprovvisti dell'indicazione della relativa diagnosi, oppure i dati in tema di adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.
La minore garanzia accordata a tale tipo di informazioni ha indotto ad elaborare una forma di protezione più leggera che è scaturita nella modalità di notificazione del trattamento dei dati: da oggi, la comunicazione deve ora essere effettuata in via telematica, tramite il sito del Garante; opzione fortemente voluta dagli operatori del settore. Il secondo profilo attiene alla modifica dell'articolo 44 del Codice della privacy, relativo ai trasferimenti di dati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea. Con tale modifica, l'autorizzazione del Garante sulla protezione dei dati può essere fornita anche sulla base di regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo, comportando un'estensione nella possibilità di trasferimento dei dati. Questi, infatti, possono essere trattati non solo dalla società alla quale sono stati comunicati ma anche dalle società del gruppo a cui questa eventualmente appartenga.
Per favorire la tutela del singolo, si dispone che l'interessato possa far valere i propri diritti nel territorio dello Stato qualora si ravvisi la mancata osservanza delle garanzie offerte. Tra le altre disposizione introdotte dalle legge in commento, l'articolo 27 obbliga le Amministrazioni pubbliche a ridurre i costi legati all'utilizzo di materiale cartaceo, prevedendo una riduzione del suo impiego nella misura del 50%. La norma si riferisce alla stampa delle relazioni ed ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente od inviata ad altre Amministrazioni pubbliche. Allo stesso modo, si prevede per le amministrazioni anche locali (e per gli enti pubblici) la sostituzione dell'abbonamento cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con quello telematico.
L'articolo 31, invece, opera sul r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e l'obbligo per i Comuni di avvisare il titolare della prossimità della scadenza con un congruo anticipo. Infine, l'articolo 35 abroga precedenti disposizioni che ponevano l'obbligo (e le sanzioni), in capo al venditore o al locatore di un immobile, di consegnare all'acquirente o al locatario la certificazione di conformità degli impianti elettrici. La norma serve quindi a facilitare la circolazione e l'uso degli immobili, al tempo stesso incidendo sull'efficacia di tali meccanismi: l'obbligo in capo al dante causa di procurarsi tali certificazioni, infatti, poteva considerarsi una condizione per garantire la predisposizione di impianti sicuri all'interno delle abitazioni.
Per conferire certezza ed effettività ai sistemi in esame, l'articolo 35 del decreto delega il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, ad emanare uno o più decreti diretti a disciplinare in modo organico le attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Devono essere specificati, in particolare: la semplificazione degli adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese, la definizione di un sistema di verifiche effettivo (reale, nella lettera della norma), al fine di accrescere la sicurezza e, in maniera correlata, la revisione della disciplina sanzionatoria. La delega, in questo caso, è circoscritta ma si rivela, nel suo contenuto, particolarmente ampia.