Creative Commons per i portali della PA
martedì 19 febbraio 2008

Creative Commons per i portali della PA

a cura di Stefano Gorla
Copyright, copyleft, fair use... il diritto d'autore sul Web è una questione quantomai spinosa. In attesa che il quadro normativo trovi una soluzione accettabile, è il caso di valutare soluzioni come i Creative Commons

Il 21 dicembre 2007 in Senato è stato approvato definitivamente il disegno di legge S1861 con oggetto "Disposizioni concernenti la SIAE". La normativa contiene una disposizione che ha suscitato ampie discussioni. Si tratta di 2 semplici articoli con cui la SIAE viene trasformata da ente di diritto pubblico a ente di diritto privato (ente pubblico economico) e viene modifica alla Legge sul diritto d'autore nel seguente modo (Art. 2. "Usi liberi didattici e scientifici"):

«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma».

Accanto alla diversa competenza sugli atti della SIAE che passa dalla magistratura amministrativa a quella ordinaria, viene riconosciuto il diritto ad usare liberamente online file audio ed immagini a condizione che non ci siano finalità di carattere commerciale ma per uso didattico o scientifico. Una precisazione restrittiva (a cui si deve aggiungere un prossimo Decreto del Ministro dei Beni Culturali per la specificazione dell'uso consentito) stabilisce che le immagini devono essere a bassa risoluzione e le musiche degradate.

Cosa cambia per la PA

La normativa è di grande interesse per la PA, al cui interno hanno un notevole peso specifico i settori dell'istruzione e della ricerca.

Il primo nodo da sciogliere è la definizione di "immagine". Se con tale termine intendiamo la raffigurazione grafica di qualsiasi soggetto od oggetto, è evidente che tutto può essere ridotto ad immagine anche se in origine non lo era: dalla scultura alla scannerizzazione di una pagina possiamo derivare un file di immagine anche se si tratta di opere che in partenza non lo sono. E se l'accento si sposta dal risultato finale (immagine) alla natura dell'oggetto riprodotto possiamo ritenere che anche la recente intenzione egiziana di apporre copyright sulle Piramidi sia più che legittima.


La nuova normativa consente che per scopi didattici si possa si possa riprodurre qualsiasi opera oppure si limita ad assicurare l'utilizzo legittimo delle opere grafiche già in origine?

Qualora prevalesse un'interpretazione restrittiva ci sarebbe un effetto boomerang, ponendo in essere degli ostacoli che impediscono qualsiasi tipo di riproduzione. Il caso più difficile da risolvere sarebbe certamente quello delle fotografie – in particolar modo di opere d'arte – che pur essendo originariamente immagini possono sia riprodurre che essere opere tutelate di per sé: il decreto Urbani impedisce ai siti di pubblicare immagini di opere presenti in musei italiani.

Se ci spostiamo sul versante tecnico la "degradazione" delle immagini dovrebbe riferirsi a 72 dpi, considerata la risoluzione di riferimento per cui la SIAE già concede i diritti di riproduzione per le opere figurative protette da mettere su web. La conseguenza sarebbe la inutilizzabilità a fini di stampa delle immagine online se non nella riproduzione limitata delle pagine ipertestuali nella loro interezza.

Sarà interessante capire come deve essere considerata un'enciclopedia online del tipo Wikipedia o i siti degli enti pubblici territoriali che non hanno certamente una finalità commerciale e non contemplano lo scopo didattico come prioritario.

Prospettive di riforma

Allo stato attuale l'art. 22 del Regio Decreto del 18.05.1942, n.1369, prevede dei limiti per la riproduzione di testi, pellicole, musiche (soggetti ad equo compenso) per le antologie scolastiche senza menzionare gli altri usi.

Certamente il Ministero dei Beni culturali terrà conto dei risultati della consultazione pubblica attraverso un apposito wiki in merito alle proposte per una riforma complessiva della legge sul diritto d'autore. Un'iniziativa di e-Democracy che non ha avuto il risalto che meritava ma che ora potrebbe rivelarsi di importanza cruciale.


Tuttavia se la produzione è originaria ma vogliamo che circoli liberamente senza copyright, riconoscendo in ogni caso il merito di chi ne è stato l'autore, abbiamo un formidabile strumento offerto dalla Rete stessa.

Si tratta delle licenze Creative Commons articolate in sei diversi tipi dei diritti d'autore per artisti, giornalisti, docenti, istituzioni e, in genere, creatori che intendono condividere le proprie opere secondo il modello "alcuni diritti riservati". L'intenzione è quella di evitare i problemi che le attuali leggi sul copyright creano per la diffusione e la condivisione delle informazioni.

Come riportato sul sito: «il detentore dei diritti può non autorizzare a priori usi prevalentemente commerciali dell'opera (opzione NC, Non commerciale) o la creazione di opere derivate (ND, Non opere derivate); e se sono possibili opere derivate, può imporre l'obbligo di rilasciarle con la stessa licenza dell'opera originaria (Condividi allo stesso modo, acronimo: SA, da "Share-Alike"). Le combinazioni di queste scelte generano le sei licenze CC, disponibili anche in versione italiana».

Creative Commons è un'organizzazione non-profit nata solo 5 anni fa e le sue licenze sono utilizzabili liberamente e gratuitamente sulla Rete, senza alcuna necessità di contattare CC per permessi o registrazioni. Da un punto di vista strettamente giuridico le licenze Creative Commons sono state scritte facendo riferimento al modello legale americano, e pertanto potrebbero essere non azionabili.

Il progetto iCommons (International Commons) ha lo scopo di adattare l'aspetto legale delle Creative Commons alle legislazioni delle varie nazioni. Tra i 23 Paesi che all'ottobre 2005 hanno interfacciato il modello americano con il proprio ordinamento giuridico rientra anche l'Italia. I Social Network attraverso il Copyleft e i Creative Commons stanno cercando autonomamente un'alternativa al Copyright che i Parlamenti ancora esitano ad abbandonare.




Versione originale: http://www.pubblicaamministrazione.net/leggi-e-norme/articoli/425/creative-commons-per-i-portali-della-pa.html