Dati sensibili, il Garante rinnova le autorizzazioni
di Stefano Gorla

Dati sensibili, il Garante rinnova le autorizzazioni

mercoledì 13 luglio 2011
Il Garante della Privacy ha rinnovato le autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Il 24 giugno 2011 il Garante della Privacy ha provveduto al rilascio del rinnovo delle autorizzazioni richieste per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Trattasi delle autorizzazioni preliminari, redatte a scadenza periodica dal Garante e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, al rilascio del consenso scritto da parte dell'interessato.

Queste nuove autorizzazioni hanno validità dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2012.

Si tratta di 7 documenti concernenti:

  1. dati relativi ai rapporti di lavoro
  2. dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
  3. dati trattati da organismi di tipo associativo e delle fondazioni
  4. dati trattati da liberi professionisti
  5. dati trattati da diverse categorie di titolari svolgenti attività creditizie, assicurative, turistiche
  6. dati trattati dagli investigatori privati
  7. dati a carattere giudiziario trattati da privati, enti pubblici economici e soggetti pubblici

Già il 21 aprile 2011 era stata data autorizzazione sino al 30 giugno 2012 al trattamento dei dati sensibili

  • a carattere giudiziario in correlazione all'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
  • nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

L'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 ha così definito i dati sensibili: "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Mentre ha specificato in relazione a quelli giudiziari "i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale".

Si tratta di una riconferma di quanto precedentemente già previsto.

La novità concerne il trattamento dei dati di tipo genetico che, oltre che coinvolgere i medici, i laboratori di ricerca genetica e i farmacisti, interessa ora anche gli organismi di mediazione pubblici e privati previsti dal D.Lgs. 28/2010.

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